Consenso informato all'atto medico

Il consenso all'atto medico è spesso sottovalutato nella corretta formulazione dagli operatori . 

Il metro per la valutazione della responsabilità professionale nel terreno della medicina ha subìto recentemente un brusco cambiamento di rotta a causa della più restrittiva interpretazione delle regole che avevano sin qui sovrainteso al rapporto medico-paziente.
Questa variazione che è in parte teorica, accademica, ma soprattutto giurisprudenziale muove le mosse dalla rivisitazione dei concetti relativi al consenso all’atto medico, ma con un’estrema, forse puntigliosa, valorizzazione del momento dell’informazione.
Il legame tra i due momenti, quello dell’informazione e quello del consenso, ha dato vita ad una nuova espressione semantica, conosciuta come «consenso informato».
Alcune legislazioni europee hanno esasperato il legame che vincola la responsabilità professionale alla validità giuridica del consenso al punto da considerare lesione personale ogni atto medico, a meno che non sia scriminato dal consenso del paziente o dell’avente diritto, prestato secondo regole rigidamente burocratiche e giuridicamente ineccepibili.
Questa interpretazione, che mette da parte i concetti sui quali è stata per secoli fondata la medicina ippocratica che poneva il medico al di sopra di ogni sospetto e, di conseguenza, al di sopra di ogni controllo del suo operato, concedendo una sorta di tacita impunibilità, ha portato ad un brusco dietro-front nella valutazione dell’opera dei medici i quali si stanno con fatica adattando ai nuovi orientamenti.
Consideriamo da tempo impreciso il termine di «consenso informato» proprio per l’interpretazione che da questa dizione potrebbe trarsi. E’ preferibile parlare di due fasi ben distinte, quella dell’informazione e quella del consenso, che debbono realizzarsi nell’ordine, ma con un intervallo temporale che permetta al paziente di meditare prima di acconsentire alla proposta terapeutica.
Abbiamo apprezzato la giurisprudenza che sottolinea con forza l’aspetto della comprensione delle informazioni che debbono essere fornite non solo con correttezza, ma con un linguaggio proporzionale alla capacità recettiva, intellettiva del paziente.
Abbiamo - di seguito - chiarito a noi stessi i concetti, le teorizzazioni che si riferiscono al cosiddetto atto medico, ai confini operativi che lo caratterizzano, ben consci che è proprio dalla loro esatta delimitazione che può muovere le mosse l’interpretazione dell’articolo 348 del c.p. in tema di abusivismo. Tutte queste angolazioni del nuovo rapporto medico-paziente si calano di diritto nel filone della responsabilità professionale che ha assunto - proprio a causa degli orientamenti attuali - una dimensione impensata, per la vastità del contenzioso che va sempre più numericamente allargandosi avendo penetrato la coscienza dei cittadini, consci di un rinnovato diritto all’autodeterminazione ed alla valorizzazione della loro dignità di uomini, anche se malati.
Con tale argomento ci caliamo poi in un diritto fondamentale dell’individuo, e costituzionalmente garantito, che riguarda la tutela del diritto alla libertà. In linea di principio ogni uomo è il solo che possa decidere se permettere interventi estranei sul proprio corpo. E’ ciò che gli autori tedeschi chiamano «diritto all’autodeterminazione». In realtà trattiamo di un aspetto di quella libertà personale che secondo la nostra Costituzione è inviolabile (art. 13) e che è proclamata nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (art. 3).
Pertanto «chi consente a farsi curare, non permette che sia violata la sua libertà ma piuttosto fa uso della facoltà di decidere liberamente da sé quanto riguarda il proprio corpo»(1).
E la Costituzione sancisce espressamente anche questo particolare aspetto della libertà personale, là dove dispone al secondo comma dell’art. 32 che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Quindi il consenso afferisce alla libertà morale del soggetto ed alla sua autodeterminazione, quali risvolti della libertà personale proclamata inviolabile, riconoscendo implicitamente la libertà per ogni soggetto di salvaguardare l’integrità fisica e psichica e la salute della propria persona.

A sua volta il diritto alla salute trova il più ampio e diretto riconoscimento nell’art. 32 della Costituzione, il quale tutela la salute non solo come fondamentale diritto dell'individuo ma anche come interesse della collettività.

GIURISPRUDENZA

Sentenza del  05.05.2005 del Tribunale di Milano
“Il consenso deve essere frutto di un rapporto reale e non solo apparente tra medico e paziente, in cui il sanitario è tenuto a raccogliere un’adesione effettiva e partecipata, non solo cartacea all’intervento.
Esso non è dunque un atto solo formale e burocratico, ma è la condizione imprescindibile per trasformare un atto normalmente illecito (la violazione dell’integrità psicofisica) in un atto lecito, fonte appunto di responsabilità”.
In tal senso si era espressa anche la Cassazione nella sentenza n° 7027/2001.


Quanto ai contenuti, indicazioni sempre più puntuali vengono dalla Cassazione, secondo la quale l’informazione deve essere relativa alla “natura dell’intervento medico e chirurgico, alla sua portata ed estensione, ai rischi, ai risultati conseguibili, alle possibili conseguenze negative, alla possibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso altri interventi e ai rischi di questi ultimi (Cass. Civ. n°.10014/1994 e n°364/1997).

Sempre riferendo della sentenza sopra menzionata del Tribunale di Milano, la firma di un determinato modello prestampato non ha assolto il dovere di informazione:  “esso è sintetico, non dettagliato e indica solo genericamente che il paziente sarà sottoposto ad un intervento chirurgico…..in tal che non può ritenersi che il paziente, anche solo dalla semplice lettura di tale modulo, possa avere compreso effettivamente le modalità ed i rischi connessi all’intervento, in modo da esercitare consapevolmente il proprio diritto di autodeterminarsi in vista dello stesso”.

-         sul consenso informato: Cass. civ. sent. n. 7027/2001; Tribunale di Paola sentenza n. 462/2007;

L’utilizzo di un modello prestampato non è considerato dalla recente giurisprudenza come completo se manca un supporto reale con il medico che è tenuto a raccogliere un’adesione effettiva e partecipata, non solo cartacea all’interessato.

Dr. FRANCESCO TUCCI   oculista

Medicina legale oculistica - Consulenze medico-legali oculistiche

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